Art. 3.

      1. All'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «il perseguimento delle finalità di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1, privilegiando i progetti delle associazioni familiari rispetto ai progetti delle istituzioni pubbliche»;

          b) al comma 2, le parole: «entro limiti» sono sostituite dalle seguenti: «in base a criteri».